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  • LA TUTELA DEL NOME COMMERCIALE E DEI SEGNI DISTINTIVI

    Marchio Graffietti Stampati

    LA TUTELA DEL NOME COMMERCIALE E DEI SEGNI DISTINTIVI

    Ai fini della configurazione della disciplina giuridica dell’advertising presentano notevole rilievo tutte le disposizioni volte, direttamente o indirettamente, a proteggere gli elementi di identificazione delle imprese e dei loro prodotti, l’immagine aziendale, l’avviamento e la clientela. Fra queste, in primo luogo, vanno menzionate gli articoli del codice civile che sanciscono il diritto di ogni impresa di fare uso esclusivo della propria denominazione commerciale e di vietare ad altri l’adozione di denominazione identiche o simili da cui possa derivare una situazione confusoria o a motivo dell’affinità fra le attività esercitate dalle due aziende o in relazione all’ambito territoriale nel quale esse operano. L’art. 13 della legge sui marchi stabilisce che ogni impresa ha altresi diritto all’uso esclusivo della sua denominazione come marchio per contraddistinguere i propri prodotti o servizi. Il marchio, sempre che sia valido e non decaduto, può essere protetto dall’impresa che ne è titolare contro l’usurpazione o l’imitazione che imprenditori terzi abbiano a farne per contraddistinguere prodotti dello stesso genere o prodotti affini o nella relativa pubblicità. Completano le disposizioni a tutela del marchio gli artt.473 e 474 del Codice penale.