UNA VENTATA DI LEGGE… Creatività e agenzie pubblicitarie
UNA VENTATA DI LEGGE… Creatività e agenzie pubblicitarie
L’aspetto contrattuale dove la conflittualità tra agenzie e imprese scaturisce più frequentemente è sicuramente quello relativo alla disponibilità della cosiddetta “creatività” ovvero le ideazioni ed elaborazioni creative realizzate dall’agenzia nell’ambito dell’incarico.
Il problema sorge quando il rapporto ha termine essendo frequente che l’impresa intenda continuare a sfruttare il materiale creativo delle sue precedenti campagne mentre l’agenzia pretende a sua volta di aver mantenuto su di esso il diritto d’autore ed esige di essere compensata per i suoi utilizzi successivi alla cessazione del rapporto.
Per prevenire contestazioni in proposito, i contratti contengono spesso clausole che stabiliscono a quale delle due parti competono i diritti sulla “creatività”. Ma quando tale pattuizione non vi sia, si dovrebbe ritenere che competano al cliente, in applicazione del principio (largamente condiviso) secondo cui i diritti di sfruttamento economico delle opere d’ingegno create su commissione appartengono al committente nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto.
(Da “Diritto e Pubblicità” – Fusi/Testa)