FOTOGRAFIE PUBBLICITARIE
FOTOGRAFIE PUBBLICITARIE
Qualche nota particolare meritano i contratti aventi ad oggetto la realizzazione di fotografie per la pubblicità. La distinzione, anche legislativamente consacrata a seguito di modifiche apportate alla legge sul diritto d’autore nel 1979, tra fotografie-opere dell’ingegno e “semplici fotografie”, in quanto tali oggetto di una protezione più attenuata, perde ai fini pratici molta della sua importanza nel caso di fotografie pubblicitarie. Queste infatti sono, per definizione, realizzate su commissione, per cui l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, “entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto”, spetta sempre in via esclusiva al committente. La distinzione si rileva invece ai fini dell’esistenza o meno di un “diritto morale” del fotografo, e quindi del diritto di quest’ultimo di vedersi indicato come autore della propria opera, e di opporsi a quelle modifiche o utilizzazioni che abbiano carattere pregiudizievole del suo onore e della sua reputazione professionale, “diritto morale” che l’autore di fotografie-opere d’arte conserva anche nel caso di loro destinazione alla pubblicità, e che invece fa difetto nel caso delle “semplici fotografie”. Se si tratti di fotografie del primo o del secondo tipo dovrà ovviamente essere stabilito caso per caso.
(da Diritto e Pubblicità – Fusi/Testa)