UNA VENTATA DI LEGGE… LA TRUFFA PUBBLICITARIA
UNA VENTATA DI LEGGE… LA TRUFFA PUBBLICITARIA
L’art.640 C.P. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di €.1.000 chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è punito a querela della persona offesa.
Anche in questo caso, l’artificio o il raggiro di cui parla la legge può essere attuato attraverso un messaggio pubblicitario oggettivamente ingannevole, ed è questo il motivo per cui anche questa disposizione deve essere menzionata fra quelle che disciplinano sul piano generale l’advertising nel nostro paese. Si ritiene infatti concordemente che la menzogna, o anche la semplice omissione di informazioni su dati di importanza essenziale, possano configurare gli estremi della truffa, se siano tali da carpire la buona fede del soggetto passivo del reato.
Queste norme possono evidentemente porsi in relazione alle ipotesi più gravi di pubblicità menzognera, ma in realtà non ne è stata mai fatta grande applicazione in tema di repressione dell’inganno pubblicitario.
(da: “Diritto e Pubblicità” – Fusi/Testa)